Imposta di bollo sui conti deposito
L’imposta di bollo sui conti deposito è proporzionale al deposito ed è pari allo
0,20% calcolato sulle giacenze. Ciò vuol dire che l’imposta di bollo
dovuta per i conti di deposito è pari al 2 per mille,
della somma depositata, ma con una importante distinzione fra persone fisiche e
non. C’è infatti un tetto massimo di 14.000 euro per i soggetti diversi dalle persone
fisiche mentre non c’è nessun limite massimo per le persone fisiche.
Mentre, ai sensi dell’art. 1852 e successivi del codice civile, il conto corrente si caratterizza per un servizio
di cassa da parte dell’intermediario, che si obbliga a compiere
operazioni di incasso e pagamento su istruzione nell’interesse del correntista,
con la nota 0215567/13 del 1° marzo 2013 Banca d’Italia ha invece chiarito che, nella
prassi bancaria, la nozione di deposito comprende sia:
- i depositi che costituiscono la provvista di un conto corrente
- i depositi con funzione diversa dal punto precedente, ovvero i contratti distinti
dal conto corrente (certificati di deposito, depositi alimentati attraverso un conto
corrente di appoggio, ecc.), ma anche i depositi in conto corrente la cui funzione
principale non sia quella di fornire una provvista al conto.
Come deve quindi essere applicata l’imposta di bollo nel caso di conto corrente
che riconosca anche un interesse sulle somme depositate?
- Nel caso di contratto giuridicamente distinto dal conto corrente,
ovvero di depositi in conto corrente la cui funzione principale non sia quella di
fornire una provvista al conto, l’imposta viene applicata in misura proporzionale,
pari al 2 per mille;
- Con riferimento ai depositi in conto corrente l’imposta va applicata
in maniera autonoma rispetto a quella applicata al conto corrente, nella misura
proporzionale del 2 per mille per le giacenze che risultano vincolate, ovvero per
le quali il cliente perde la libera disponibilità delle somme, fintanto che permane
il vincolo. Tali giacenze non devono essere considerate ai fini della valutazione
complessiva della posizione del cliente persona fisica per la verifica del limite
disposto dei 5.000 del valore medio di giacenza;
- Inoltre, ai fini della corretta individuazione della tassazione applicabile al rapporto
di conto corrente e a quello di deposito, non ha rilievo la circostanza che le giacenze
del deposito in conto corrente, libere da vincoli di indisponibilità, siano remunerate.
Infatti, le giacenze che costituiscono in via prevalente la provvista del conto
corrente, ancorché fruttifere di un interesse, non devono essere soggette a distinta
tassazione rispetto al rapporto di conto corrente;
- Infine, le circolari 48/2012 e 15/2013 chiariscono che, ai fini della determinazione
dell’imposta dovuta, occorre considerare l’intestazione del conto corrente o
del libretto di risparmio. In particolare, nel caso di imprenditore
individuale, l’imposta da applicare è quella relativa alle persone fisiche sia per
il conto corrente che per il conto di deposito.
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